Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi
ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita'
dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,
unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non
recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di
revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche' recepiti della Corte
dei conti, riguardanti l'organizzazione e
l'attivita' dell'amministrazione o di singoli
uffici.
- Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile