SOCIETA' PARTECIPATE

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13 G00076)

Art. 22 . Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di  partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in  favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in  controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle   funzioni  attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o  delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti  disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a   controllo  da   parte   di  amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da  pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste   riconosciuti,  anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di   nomina  dei vertici o dei componenti degli organi;
 d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati:

a-   relativi alla ragione sociale,
b-  alla  misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,
c-  alla  durata  dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,
d-  al  numero    dei  rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di   governo,
e-  al  trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,
f-   ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi   finanziari.


Sono altresi' pubblicati

g-i dati relativi agli incarichi di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei   quali  sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e  ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
 
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi  agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore  di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione  interessata.

5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni   di  controllo  promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi  1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate  nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle  medesime amministrazioni.
 
 6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da  amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e   loro  controllate


1

UMBRIA GLOBAL SERVICE SRL

 

2

AGESA

 

 

3

CONSORZIO CRESCENDO