Sezione relativa al programma per gli organi di indirizzo politico-amministrativo ,
come indicato all'art. 13, c. 1, lett a) del d.lgs. 33/2013 :Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

come recita la norma:



Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

comma 1.- Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
.......

Si pubblica:
 

L' amministrazione della Comunità Montana è demandata ad un unico organo:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Dott. Fabrizio Vagnetti

- atto di nomina commissario Dott. Fabrizio Vagnetti (decreto della Presidente della Giunta Regionale n.61/2023)

 

- commissario Vagnetti autodichiarazione ex art 20 dlgs 39 2013



come recita la norma:

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico  

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio


Si pubblica:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:
(decreto della Presidente della Giunta Regionale n.61/2023)

b) il curriculum;
 (clicca qui)

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

 

f) autodichiarazione ex art 20 dlgs 39 2013