Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati,
come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013:Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) 

  Come recita la norma:

Art. 47   Sanzioni per casi specifici
                   
 
 comma  1- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.

  comma 2 - La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.  
comma 3 -  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689.