Sezione relativa
alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1 del d.lgs.
33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
(13G00076)
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati
sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni
pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria
e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001(
"
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno
ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286. " ) nonche' le informazioni
trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito
alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
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CCNL economico 2008 – 2009 (link)