Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
.....
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,
comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,
le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti
integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonche' le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello
stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di
produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione
alle richieste dei cittadini.