DIRIGENTI
Curriculum Vitae di GIANPIERO LATTANZI (non piĆ¹ in servizio dal 01-07-2021) | |
Art.
15 Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
comma
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma
22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a)
gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento
di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento
di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza
o di collaborazione, con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
comma 2. La pubblicazione degli estremi
degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto
un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni,
sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto
e per la liquidazione dei relativi
compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati
sui rispettivi
siti
istituzionali gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
Il Dipartimento della funzione pubblica consente
la consultazione, anche per nominativo,
dei dati di cui al presente comma.
........
comma 5 - Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni
dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite
a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuate discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione,
di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si pubblica:
Estremi atto conferimento incarico :Deliberazione della Giunta n. 40 dell'11 agosto 2011 | |
Compensi relativi al rapporto di lavoro |