Sezione relativa
agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2
e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
come recita la norma:
Art.
15 Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
comma 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma
22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento
di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza
o di collaborazione, con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
comma 2. La pubblicazione degli estremi degli
atti di conferimento di incarichi dirigenziali
a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto
un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni,
sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto
e per la liquidazione dei relativi
compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati
sui rispettivi
siti
istituzionali gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
Il Dipartimento della funzione pubblica consente
la consultazione, anche per nominativo,
dei dati di cui al presente comma.
Si Pubblica:
VAI
ALLA PAGINA : http://www.onat.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti.html
Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato
all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
come recita la norma:
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
......
comma 2 - Le aziende sanitarie ed ospedaliere
pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti
le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore
amministrativo, nonche'
degli incarichi di responsabile
di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi
compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo
svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
comma 3 -Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per
i responsabili di strutture semplici, si applicano gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali,
ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni
professionali svolte in regime intramurario.
.....
"Non
riguarda la Comunità Montana"