Art 10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
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8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:
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c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
La funzione di Nucleo di valutazione e' demandata a due livelli di Valutatori :alla Giunta per quanto riguarda il Segretario Generale e il Direttore. A questi ultimi per quanto riguarda i Dirigenti restanti, rispettivamente , di profilo amministrativo e di profilo tecnico. La valutazione atterra' alcuni obiettivi che saranno predisposti dai Valutatori e che come tali coinvolgeranno preventivamente i rispettivi Dirigenti singolarmente interessati attraverso la opportuna fase partecipativa. La Giunta per il primo livello e il Segretario Generale e il Direttore per il secondo ne faranno oggetto , rispettivamente, di apposita deliberazione e determina dando in quella sede : a) la quantificazione del massimo economico conseguibile da ognuno dei Dirigenti ,b) i possibili indicatori da accompagnare ai singoli obiettivi in modo che la valutazione finale emerga come la piu' oggettiva praticabile possibile
griglia rilevazione onat al 31.10.22 griglia rilevazione onat 2019
OIV - documento attestazione onat