Sezione relativa alle liste di attesa, come indicato all'art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013

LISTE DI ATTESA

Art. 41  Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

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6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.