Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
come recita la norma:
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici
e privati.
.....
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
......
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della
sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalita' di facile consultazione,
in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in
unico elenco per singola amministrazione.