Sezione relativa agli enti di diritto privato controllati , come indicato all'art. 22, c. 1, lett c) e nell'art 22, c.2 e 3 del d.lgs. 33/2013 :Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13 G00076)
Art.22

Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici   vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
 
  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
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  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 ......
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
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