SOCIETA' PARTECIPATE
DECRETO LEGISLATIVO
14 marzo 2013, n. 33
Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13 G00076)
Art.
22 . Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati,
e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni
in societa' di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione
pubblica e aggiorna annualmente:
a)
l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere
di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio
pubblico affidate;
b) l'elenco delle
societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;c)
l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni
sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti
di diritto privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali
siano a queste riconosciuti, anche in assenza di
una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici
o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni
grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di
cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati:
a-
relativi alla ragione sociale,
b- alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione,
c-
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione,
d-
al numero dei rappresentanti dell'amministrazione
negli organi di governo,
e-
al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante,
f- ai risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi finanziari.
Sono altresi' pubblicati
g-i dati relativi agli incarichi
di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento
con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1,
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta
pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia
titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni
di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza
di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente
controllate nei confronti delle societa' indirettamente
controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo non trovano applicazione nei confronti
delle societa', partecipate da amministrazioni
pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate
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