Sezione
relativa al programma per gli organi di indirizzo politico-amministrativo ,
come indicato all'art. 13, c. 1, lett a) del d.lgs. 33/2013 :Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
come recita la norma:
Art.
13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
comma 1.- Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le informazioni e
i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e
di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze;
.......
Si
pubblica:
come
recita la norma:
Art.
14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico
1. Con
riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque
di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale,
le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di
proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione
dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della
legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente
al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal
titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi
dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione
ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio
Si
pubblica:
a) l'atto di nomina o di proclamazione,
con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:
(decreto della Presidente della Giunta Regionale n.61/2023)
b) il curriculum;
(clicca
qui)
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d)
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione
dei compensi spettanti;
f) autodichiarazione ex art 20 dlgs 39 2013