Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati,
come
indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013:Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Come recita la norma:
Art.
47 Sanzioni per casi specifici
comma 1- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni
e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione
in
carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione
della carica, da' luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato
sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
comma 2 - La violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione.
La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita'
di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
comma 3 - Le sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre
1981, n. 689.