Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano ogni sei mesi, in
distinte partizioni della
sezione «Amministrazione trasparente», gli
elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di
selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera
di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di
cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la
eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione
avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta
automaticamente in sede di formazione del documento
che contiene l'atto.